Usura bancaria su contratto di Leasing

da tempo segnaliamo che le banche spesso applicano a danno dei cittadini contratti viziati da usura o interessi illegittimi.
segnaliamo di seguito procedimento in cui si ottiene la sospensione di una vendita all’asta di beni mobili, in quanto il Tribunale di Pavia riconosce che ci sono profili di illegittimità negli interessi applicati dalla banca.

…Articolo…

Tribunale di Pavia. – del 7 maggio 2015
Rg. 2549/2014
Decreto di Sospensione dell’esecuzione mobiliare e delle operazioni di vendita.
Il provvedimento in commento risulta estremamente importante ai fini dell’annosa questione relativa all’usurarietà del contratto di mutuo e della conseguente “nullità” del titolo esecutivo.
L’azione esecutiva intrapresa dalla Banca è assolutamente illegittima in quanto fondata su titolo nullo (nella parte in cui vengono richiesti gli interessi) e, pertanto, inidoneo quale titolo esecutivo per palese violazione di una norma imperativa penale (art. 644 c.p.).
Difatti il contratto di Leasing, in riferimento al quale è sorta la descritta procedura espropriativa, presenta rilevanza in quanto l’Istituto Bancario non si è limitato solo a “promettere” l’applicazione di un tasso ultra soglia ma, nella fattispecie, l’usurarietà è rinvenibile anche al momento della dazione, come chiaramente percepibile in ragione del precetto notificato.
Infatti la Banca con l’intimazione del precetto ha preteso la corresponsione degli interessi usurari cumulativamente a quelli corrispettivi convenuti in contratto.
La banca in ultima analisi ha aggiunto al pagamento della rata (che non è di solo capitale ma comprende anche l’interesse corrispettivo) l’interesse di mora.
Ciò in violazione dell’art.1283 c.c.: dunque, l’interesse corrispettivo non è stato sostituito da quello moratorio, ma quest’ultimo si è aggiunto a quello.
In altri termini l’interesse corrispettivo è diventato capitale, si è assimilato alla quota capitale: dunque sulla rata non composta dal solo capitale ma anche dall’interesse corrispettivo si è calcolata la mora, determinando una “sommatoria dei tassi” illegittima, con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della banca per inesigibilità degli interessi usurai.
Il Giudice dell’Esecuzione, letto il ricorso, ha ritenuto opportuno sospendere le operazioni di vendita, fermando l’attività dell’Istituto Vendite Giudizarie, rinvenendo sia il fumus necessario ai fini della concessione della chiesta cautela -attese, tra l’altro, le evidenze della richiamata perizia- stante la palese nullità parziale del titolo posto a base della minacciata esecuzione per i motivi innanzi richiamati, sia l’evidente periculumin mora atteso, tra l’altro, il grave ed imminente pericolo per i ricorrenti di perdere dei beni pregiati caratterizzati da una “originalità” e dal fatto che si tratta di opere di autori importanti, per cui la vendita illegittima, non consentirebbe un recupero degli stessi beni, ne’ tanto meno un restituzione di un valore e/o di beni equivalenti.
Avv. Riccardo Guarinodecreto di sposensione – Tribunale di Paviadecreto di sposensione – Tribunale di Pavia

Pin It