Strisce blu: per la Cassazione il verbale è nullo senza aree di sosta gratuita nelle vicinanze

Sarà più semplice ottenere l’annullamento della multa per non aver corrisposto il prezzo del grattino

Un’altra sentenza della Cassazione assesta un duro colpo alle amministrazioni comunali che fanno cassa con le aree di sosta a pagamento: parliamo delle famigerate strisce blu che hanno letteralmente invaso le aree urbane a discapito di quelle bianche, le zone di sosta gratuita che, nonostante le precisazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui principi generali dell’art. 7 comma 8 del Cds, continuano a non essere previste.

“Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta” recita il Codice che specifica come tale obbligo non sussista per le zone definite “area pedonale”, “zona a traffico limitato” e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta comunale nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

Sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l’annullamento della multa per non aver corrisposto il prezzo del grattino. Spetterà quindi al Comune dover provare l’esistenza delle aree di libera sosta nelle “immediate vicinanze” delle zone di sosta regolamentate, e non più al multato.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 18575 del 3 settembre 2014, sancisce la nullità del verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento.

 

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