La legge di stabilità 2017 è intervenuta sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, anche detta “somma aggiuntiva” introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso. Dal 2017, grazie all’art. 1 comma 187 della manovra, sono previste modifiche degli importi e dei requisiti reddituali necessari per averne diritto. La platea dei beneficiari si allargherà da 2,1 a 3,3 milioni di pensionati.
In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. , ma viene garantita anche con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (nel 2016 pari a 501,98 euro mensili). Gli aumenti sono anche proporzionali all’anzianità contributiva. Va ricordato che il reddito pensionistico minimo INPS corrisponde a circa 6.500 euro annui.
Per pensionati con assegno fino 1 ,5 volte il trattamento minimo, l’importo della quattordicesima sarà :
- 437 euro, invece che 336, per gli ex dipendenti con versamenti contributivi fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
- 546 euro, invece che 420, per gli ex dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
- 655 euro, invece che 504, per gli ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.
Per i pensionati con assegno compreso tra 1,5 volte e due volte il minimo annuo INPS, che non la ricevevano, la quattordicesima spetterà invece in misura pari a quanto attualmente previsto per il 2016, sempre in relazione agli anni di contribuzione.
Fonte: FiscoeTasse