Possibile evitare il pagamento del canone in caso di disdetta documentata.
La sentenza n. 606/02/2021 della CTR di Torino offre delle osservazioni interessanti in merito alla pretesa del pagamento del canone e l’insussistenza della stessa.
In particolare, i giudici di Torino hanno focalizzato l’attenzione sull’appello proposto da una società cooperativa, la quale aveva impugnato una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate in merito a dei presunti canoni Rai non corrisposti.
La società, dopo una sentenza di primo grado avversa, proponeva appello censurando il vizio della pretesa dell’Agente di riscossione; in particolare la ricorrente contestava l’addebito del canone Rai in bolletta nonostante tempo prima, addirittura nel 2013, avesse proceduto sia alla formale disdetta con raccomandata di a/r allegata alla Agenzia delle Entrate di Torino, sia alla rottamazione dell’apparecchio televisivo così come documentato dalla ricevuta della società di smaltimento rifiuti.
E bene, a seguito di tali prospettazioni e prove fornite, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello proposto dalla contribuente riformando così la sentenza di primo grado e annullando la cartella di pagamento emessa precedentemente dall’Agenzia delle Entrate . Secondo la CTR, la commissione provinciale è “incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia sulla questione di merito e cioè che la società ricorrente come documentato, fin dal 2013, aveva dato formale disdetta dell’abbonamento Rai e dichiarato di non detenere più alcun apparecchio radiotelevisivo presso la propria sede.” Il giudice infine ha condannato parte opposta al rimborso delle spese.
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