Il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile avanti il giudice tributario ovvero ordinario a seconda che venga emesso per debiti tributario o meno.
È questa in sintesi la decisione della Suprema Corte emessa con l’ordinanza n. 17844/2012.
Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione inviata al debitore moroso con il quale l’amministrazione procedente, per il tramite del concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità
Il fermo amministrativo è una misura cautelare prevista, tra gli altri, anche per tutelare l’efficace riscossione dei crediti pubblici ed è prevista dall’art. 86 D.P.R. 600/1973. Si tratta di un’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a carico dei beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura è garantita da pene piuttosto severe che vanno dalla sanzione amministrativa, alla sospensione della patente fino alla confisca del mezzo.
Con l’ordinanza 17844/2012 la Corte ha di nuovo precisato il proprio incontestabile pensiero: non solo il fermo amministrativo, ma anche il mero preavviso di fermo è un atto impugnabile, in quanto con esso viene avanzata una pretesa e viene espressa una minaccia di danno che verrà esercitata senza ulteriore avviso.
Tale impugnazione, inoltre, dovrà essere proposta avanti il giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (es. sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.