Sentenza n.26519 del 9 novembre 2017, annulla i pignoramenti Equitalia.
Importante e “giusta” sentenza per i contribuenti: la Corte di Cassazione con la sentenza n.26519 del 9 novembre scorso, ha rigettato il ricorso confermando quanto già deciso nel caso de quo dal Tribunale di Taranto, enunciando l’illegittimità di una particolare procedura di pignoramento prevista dall’ art 73-bis d.p.r. n. 602/1973 dichiarando la nullità del pignoramento di crediti se non indica il dettaglio dei crediti, Equitalia, dunque non potrà procedere al pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, ordinando direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito, penalizzando drasticamente i contribuenti. Un principio di diritto destinato ad incidere in maniera estremamente pesante riguardo la riscossione coattiva dei crediti erariali Equitalia. Ebbene la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi. L’illegittimità del pignoramento discende dalla violazione del c.p.c., secondo cui il pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede, altrimenti , il pignoramento risulterà nullo.