è del 18 aprile 2016 un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
agenzia-entrate-risoluzione-24-18-aprile-2016
il Ministero, riteneva che “…i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”.
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 24/E ha fornito il proprio parere in merito al quesito sottoposto alla sua attenzione evidenziando quanto segue:
1) L’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di € 16,00, per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni…..” ;
2) Sono esenti dell’imposta i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive: tra queste certificazioni però non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici, che, quindi, in astratto dovrebbero essere soggetti all’imposta di bollo;
Premesso questo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, e motiva il parere nei seguenti termini:
a) L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).
b) quanto ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, l’Agenzia, richiamando una precedente circolare, chiarisce che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
c) sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.