Tra i benefici fiscali riconosciuti ai disabili dalla legge 104/92 emerge l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L’esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Non beneficiano dell’agevolazione gli autoveicoli, nonostante la specifica destinazione al trasporto disabili, intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.
Legge 104: esenzione dal pagamento del bollo auto
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La richiesta dell’esenzione del bollo, varia da Regione a Regione e vanno effettuate presso le Unità Territoriali ACI o presso le Delegazioni ACI. Va presentata apposita documentazione che varia in relazione alle tipologie di esenzione: di norma si richiede copia della carta di circolazione, documentazione comprovante l’accertamento dell’handicap da parte delle Commissioni mediche ASL ex art. 4 della legge n. 104 e copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Una volta riconosciuta l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per il primo anno, questa prosegue per gli anni successivi senza ulteriori adempimenti e senza dover presentare nuovamente domanda e documentazione.
Laddove vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione, ad esempio per radiazione o vendita del veicolo o per miglioramenti patologici o decesso del titolare del beneficio, l’interessato o i suoi eredi dovranno darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.
Fonte: www.StudioCataldi.it