Guasto prolungato della linea telefonica. Il cliente – titolare di un’azienda- punta l’indice contro la società che avrebbe dovuto porre rimedio al disservizio. E l’accusa viene ritenuta legittima dai Giudici, che riconoscono all’imprenditore solo un indennizzo – pari a 370 euro -per la mancata riparazione del guasto. Respinta, invece, la richiesta relativa al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali: su questo fronte mancano le ‘prove provate’, secondo i Giudici (Cassazione, sentenza n. 2358/2019, Sezione Terza Civile, depositata il 29 gennaio). Protagonista della vicenda giudiziaria è il titolare di un’azienda che si occupa di vendita all’ingrosso di bestiame (sia vivo che macellato). L’uomo segnala a ‘Telecom Italia spa’, «per iscritto e telefonicamente», i «prolungati disservizi della utenza telefonica a servizio della sua attività commerciale». Una volta rivelatosi inutile il tentativo di conciliazione, il piccolo imprenditore decide di rivolgersi al Giudice di Pace, che ne accoglie la richiesta, condannando l’azienda telefonica a versargli «la somma di 4mila euro, comprensiva dell’indennizzo per la mancata riparazione del guasto e del risarcimento del danno». Esclusa, invece, la «restituzione dei canoni telefonici» ipotizzata dal titolare dell’utenza telefonica. Di parere opposto, invece, i Giudici del Tribunale, i quali respingono tutte le richieste del piccolo imprenditore. Decisivo, a loro parere, è la mancanza di prove in merito al presunto «contratto di somministrazione» riguardante la fornitura del servizio telefonico. A fare chiarezza è la Cassazione, che smentisce la ricostruzione fatta in Tribunale e accoglie, anche se solo parzialmente, le richieste avanzate dall’imprenditore nei confronti della ‘Telecom’.
Innanzitutto, i Giudici del ‘Palazzaccio’ osservano che «la ‘Telecom Italia’ ha prodotto un retrocartellino al fine di dimostrare che non vi era stato alcun guasto all’utenza commerciale e ha aggiunto che l’unica segnalazione fu chiusa per mancato riscontro del guasto segnalato e che non risultarono altre segnalazioni per i periodi successivi». Di conseguenza, «dalla condotta difensiva di ‘Telecom’, incentrata sulla prova che non vi erano stati guasti sulla linea telefonica dell’imprenditore, si desume implicitamente la ricorrenza di un contratto». Riprendono perciò piede le richieste di risarcimento avanzate dal titolare della utenza collegata all’attività commerciale.
Tuttavia, secondo i Giudici della Cassazione l’imprenditore ha diritto solo ad ottenere i 370 euro pretesi per «la mancata riparazione del guasto». Difatti, da un lato viene evidenziata dai magistrati la mancanza di «adeguato supporto probatorio» sul fronte del presunto «danno esistenziale». Allo stesso tempo, dall’altro lato, viene anche ritenuto non provato il «danno» lamentato dall’imprenditore per «la riduzione della propria capacità lavorativa» con «sviamento dei vecchi clienti e difficoltà di acquisirne di nuovi».