Diritto del contribuente di prendere visione per cinque anni degli originali con istanza di accesso agli atti o dietro ordine del giudice in caso di giudizio di opposizione.
Quando Equitalia notifica una cartella di pagamento ha l’obblio di conservarla per almeno i cinque anni successivi e, nello stesso tempo, deve esibirla su richiesta del contribuente o della stessa amministrazione [1]. È questa la sintesi dell’interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari che ha accolto il ricorso di un contribuente difeso dal dott. Francesco Cotrufo (di Bari).
Ad avviso dei giudici tributari, inoltre, l’Agente per la riscossione è tenuto, nel caso si instauri un giudizio a seguito di opposizione del debitore, a produrre in causa la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento. Equitalia non potrebbe sostenere di non aver più tali documenti proprio per via del fatto che l’opposizione può essere sollevata in tempi brevissimi dalla notifica, mentre l’obbligo di conservazione delle cartelle – come detto – permane per ben cinque anni.
Allo stesso modo, è diritto sacrosanto del contribuente – ed Equitalia non può glissare – richiedere di vedere la copia della cartella originale notificata (e non una sua ricostruzione fatta al computer) attraverso una istanza di accesso agli atti amministrativi oppure, facendo opposizione alla Commissione Tributaria, con un ordine categorico del giudice.
Se l’Esattore non provvede a quanto sopra non può più pretendere il pagamento del tributo.
“continua su laleggepertutti.it al seguente indirizzo link articolo
Autore Studio Legale avv. Angelo Greco