CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – N. C-415/11 – IMPORTANTISSIMA SENTENZA EMESSA IN FAVORE DEI CONSUMATORI NEI RAPPORTI CON LE BANCHE -14.03.2013. –

europa

 

Importante sentenza emessa in favore dei consumatori nei rapporti con le banche. Infatti, a seguito del recente provvedimento della Corte di Giustizia Europea, il consumatore potrà opporre alla banca che agisce nel procedimento di esecuzione ipotecaria il carattere abusivo delle clausole inserite nel contratto di mutuo al fine di ottenere la sospensione della procedura di esecuzione in itinere. La C.G.U.E. ha dichiarato che: “1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: – la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un’analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima prospettiva, a tale fine risulta pertinente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive; – per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale. L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’allegato cui tale disposizione fa rinvio contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive.”.

Pin It