Approvato il nuovo Codice del Consumo.
Vi segnaliamo alcune importanti modifiche che riguardano la tutela del consumatore, dopo la recente approvazione del decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che adegua l’Italia al sistema delle tutele europee.
E’ stata, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’intero Capo I del Titolo III del Codice dei Consumatori, attuata con Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n° 21.
Il codice apporta nuove definizioni e nuovi istituti tra i quali, soprattutto, vi sono novità in merito alle modalità telematiche dell’acquisto di beni e servizi.
In linea sommaria, è stata modificata e ampliata la gamma delle esclusioni dei contratti, con l’ introduzione dei nuovi obblighi di informazione da parte del professionista nella fase contrattuale ed in quella pre-contrattuale.
Vengono invece differenziati gli obblighi del professionista dagli obblighi del consumatore, in caso di utilizzo del diritto di recesso.
Viene mantenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, così come il rispetto delle disposizioni del Codice è sempre affidata all’ AGCM, l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’Autorità indipendente, inoltre, può proibire la continuazione della violazione e eliminarne gli effetti, con conseguente applicazione delle sanzioni.
Ma vediamo nel merito le novità rilevanti introdotte con il decreto, che recepisce la direttiva comunitaria dei consumatori.
I consumatori hanno ora più tutele contro i costi celati su internet.
Si tratta dei casi in cui le aziende si fanno pagare, ingannando l’utente, per servizi cosiddetti gratuiti, per i quali oggi i consumatori dovranno confermare esplicitamente il proprio assenso.
I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto, senza celare costi aggiuntivi.
Sono state, poi, vietate le caselle preselezionate sui siti web per le opzioni supplementari ed il costo indicato dovrà essere quello effettivo.
Sono stati poi aumentati a 14 i giorni per cambiare idea su un acquisto, anziché i precedenti 7. Inoltre, laddove il venditore non informi l’acquirente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa ad un anno.
Il diritto di recesso è stato, inoltre, esteso alle aste online, anche se le merci possono essere rese a condizione che siano state acquistate da un venditore professionista e registrato.
Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non più dal momento della conclusione del contratto.
Le norme si applicano a vendite via internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita.
I commercianti devono rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso, con anche le spese di consegna, in quanto il commerciante assume il rischio di eventuali danni alle merci, dal trasporto a quando, chi compra, ne prende possesso.
I consumatori disporranno di un modulo di recesso standard per recedere da un contratto concluso a distanza o a domicilio, con un modello unico europeo.
Altra importante novità riguarda l’eliminazione dei costi supplementari per i pagamenti con carta di credito o carte prepagate. Ancora, i costi delle chiamate di assistenza non potranno più essere addebitate arbitrariamente.
Maggiore chiarezza anche per quanto riguarda le informazioni sui contenuti digitali, come la compatibilità con sistemi tecnici di protezione.
I consumatori avranno il diritto di recedere anche dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di video e mp3.
Un riferimento, infine, al nuovo articolo 67 che prevede, per la risoluzione delle controversie dei contratti disciplinati dal Codice del Consumo, la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intesa come una procedura facoltativa e non obbligatoria.
Tali norme, in definitiva, dovrebbero apportare maggiori tutele e trasparenze nel mercato, con conseguenziali maggiori tutele contro rischi e truffe perpetrate ai danni dei consumatori.