Sufficiente, secondo i Giudici, la presentazione del titolo di viaggio, accompagnata dalla dichiarazione del disagio subito. Tocca alla compagnia aerea riuscire a dimostrare la propria correttezza e la propria non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.
Sufficiente il biglietto, accompagnato da una dichiarazione con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo, per consentire al passeggero di puntare a un adeguato risarcimento economico. Per evitare di aprire i cordoni della borsa, invece, la compagnia aerea dovrà dimostrare che il disagio è stato minimo e non è comunque dipeso da essa (Cassazione, ordinanza n. 1584/18, sez. III Civile, depositata oggi).
Ritardo. Casus belli è un collegamento Berlino-Roma. Secondo il passeggero, l’aereo è atterrato in Italia con 4 ore di ritardo e ciò gli ha impedito di prendere un secondo volo che dalla Capitale lo avrebbe portato a Palermo. Consequenziale la sua richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia di volo.
Quella pretesa viene però ritenuta risibile dal Giudice di Pace prima e dal Tribunale poi. In sostanza, i Giudici spiegano che «il passeggero deve dimostrare, e non semplicemente allegare, la circostanza che il volo ha subito un ritardo», cioè «deve dimostrare l’inadempimento» della società responsabile del volo.
Tirando le somme, non è sufficiente il biglietto e la dichiarazione relativa al presunto ritardo.
Prova. Di parere completamente diverso, però, sono i Giudici della Cassazione, che fanno tirare un sospiro di sollievo al passeggero del volo Berlino-Roma.
Ribaltando completamente l’ottica adottata in Tribunale, i magistrati del Palazzaccio chiariscono che «il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore». Di conseguenza, tocca alla compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza» fissate a livello comunitario, cioè «due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 chilometri; tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree».
Necessario perciò un nuovo giudizio in Tribunale per decidere sulla richiesta di risarcimento presentata dal passeggero della Berlino-Roma, valutando le eventuali giustificazioni addotte dalla compagnia aerea, che dovrà provare a dimostrare di avere operato in modo corretto.
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(fonte: dirittoegiustizia.it)