Stop alle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà: ecco chi può richiederlo.

L’Abi ha rinnovato l’accordo che permette alle famiglie in difficoltà economica di richiedere la sospensione del pagamento di finanziamenti e mutui fino a 12 mesi.

Fino al prossimo 31 luglio 2018 sarà in vigore la moratoria di 12 mesi che permette alle famiglie in difficoltà economica di non pagare la quota capitale dei mutui. A comunicarlo è la stessa Abi, che ha recentemente firmato la proroga dell’accordo con le associazioni dei consumatori relativo alla “sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. La possibilità di non pagare le rate del mutuo è prevista da una moratoria che risale al marzo 2015 e che permette per 12 mesi di non pagare la quota capitale del proprio finanziamento – tra mutuo prima casa e credito al consumo.

Fino a ottobre 2017 la moratoria aveva già 16.642 famiglie, che hanno potuto sospendere rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro. La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro. Le domande per le operazioni di finanziamento al consumo sono così distribuite: al Nord (35,7%), Centro (23%), Sud e Isole (41,3%). Per i mutui: Nord (49,3%), Centro (26,4%), Sud e Isole (24,3%), fa sapere l’Abi.

In sostanza, la moratoria prevede la possibilità di richiedere entro il prossimo 31 luglio 2018 la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi.

“Entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

a)   perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;

b)   morte;

c)    handicap grave o condizione di non autosufficienza;

d)   sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).

(fonte: fanpage.it)

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