Conguagli di luce, gas e acqua: prescrizione, sospensione del pagamento e rimborso dei conguagli

La legge di bilancio 2018, nei suoi commi da 4 a 10, introduce alcune disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici a fronte della problematica meglio nota come maxibollette.

Prescrizione di due anni. Orbene, la prima misura introdotta dal legislatore consiste nella previsione di un termine di prescrizione di due anni per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e in quelli idrici sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

La sospensione del pagamento. Una seconda misura riguarda il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore.
Questa misura è prevista al concorrere di due presupposti: (a) il primo consiste «nell’emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni» e (b) il secondo consiste nella circostanza che «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato».
Peraltro, al verificarsi di quest’ultima ipotesi – certamente nota all’operatore siccome destinatario dell’avvio del procedimento – «il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti».
Orbene, in questo contesto se l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore».

Il rimborso degli indebiti conguagli. «È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».
Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
Peraltro, è prevista anche una disciplina transitoria dal momento che le nuove disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Una terza misura, infine, è composta da quel gruppo di disposizioni che prevedono la definizione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l’autolettura, nonché di norme per l’accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Pin It