La società finanziaria ha segnalato nella banca dati cattivo pagatore il cliente, senza preavviso, per un importo irrisorio ed ha provocato un danno. L’ABF ha condannato CONSUMIT al risarcimento del danno pari a euro 2.000.
Le Banche e le Finanziarie hanno la segnalazione alle banche dati facile. Nella maggior parte dei casi le segnalazioni sono illecite. Gli Istituti infatti comunicano ritardi e mancati pagamenti in automatico non considerando, invece, il diritto del consumatore.
IL CASO
In questo caso, la signora Rita, dopo aver stipulato due contratti di finanziamento con la CONSUMIT, decide di estinguerli in maniera anticipata. La società finanziaria, stante la richiesta, ha comunicato con netto ritardo l’importo per estinguere l’intera linea di credito (finanziamento per acquisto auto e carte di credito) richiesto a suo tempo dal loro cliente.
Per quanto riguarda il contratto di credito finalizzato, in data 15 maggio 2013 effettuava un bonifico di importo pari a quello indicato nel conteggio comunicatole dalla concessionaria, estinguendolo così integralmente.
Invece con riguardo al finanziamento collegato alla carta di credito, nonostante varie richieste e solleciti, il conteggio estintivo le veniva comunicato con ritardo e solo telefonicamente e provvedeva immediatamente al pagamento per evitare il passaggio di una ulteriore rata. Successivamente revocava il RID bancario.
La signora Rita riteneva, a questo punto, di aver ottemperato ai propri doveri ma iniziavano svariate telefonate di società recupero credito che le intimavano il pagamento delle rate insolute, che non riteneva preoccupanti stante l’estinzione da lei regolarmente portata a termine.
Successivamente richiedeva ulteriore finanziamento che veniva rifiutato per la presenza di segnalazione nella banca dati CRIF di 4 rate insolute.
LA DECISIONE DELL’ABF
Ciò premesso, si osserva che la mancata prova della fondatezza del residuo credito vantato dall’intermediario, peraltro di modesto ammontare e relativo a una sola rata, e soprattutto la mancata prova dell’adempimento dell’obbligo di preavviso, ai sensi dell’art.4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta relativo alle informazioni finanziarie, rendono illegittima la segnalazione nella Crif della ricorrente. Ne discende che la domanda di cancellazione proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
Quanto alla domanda risarcitoria, si rileva che relativamente ai danni patrimoniali la ricorrente ha prodotto copia di una lettera con la quale un (diverso) intermediario finanziario le comunicava il diniego di una domanda di finanziamento, di cui non è precisato tuttavia l’ammontare, motivando l’esito negativo con la consultazione di banche dati creditizie.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale non può inoltre dubitarsi dell’effetto pregiudizievole della segnalazione contestata, non risultando che la ricorrente fosse incorsa in ritardi o inadempimenti nel corso dei rapporti intrattenuti con l’intermediario resistente. Pertanto il Collegio, per gli argomenti su esposti, ritiene che il ricorso meriti accoglimento e per l’effetto dispone che l’intermediario provveda a che sia cancellata la segnalazione contestata.
Ritiene altresì di accogliere la domanda risarcitoria, che liquida in via equitativa e onnicomprensiva, estesa anche al risarcimento per spese di assistenza professionale, in euro 2.000,00 (duemila)