Mediazione: l’incontro conciliativo deve essere effettivo

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Le parti non possono prendere sottogamba il tentativo di mediazione, considerandolo come un mero adempimento “burocratico” per poter, poi, procedere celermente in tribunale. Al contrario, nelle materie in cui il tentativo di mediazione è previsto come obbligatorio ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, la mediazione deve essere effettivamente avviata. Insomma le parti che devono tentare la conciliazione hanno l’obbligo di partecipare personalmente all’incontro, munite dell’assistenza di un avvocato. Al contrario, non possono limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere alla vera e propria procedura di mediazione.

A dirlo è, da ultimo, il Tribunale di Firenze [1], che ricalca l’interpretazione di numerosi altri tribunali italiani. Nel caso di specie, al tentativo di mediazione era comparso solo uno degli avvocati (quello dell’attore), peraltro in sostituzione di colui che poi avrebbe difeso la parte in giudizio.

Il tribunale toscano ribadisce che la mediazione deve svolgersi “effettivamente”. Ciò implica che, per ritenersi assolta, la mediazione non deve limitarsi a un mero incontro “preliminare” in cui le parti dichiarano la mancanza di volontà di svolgere la mediazione.

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Autore Studio Legale avv. Angelo Greco

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