L’esattore non può pretendere il pagamento se nella cartella notificata al contribuente manca qualsiasi riferimenti alla tassa pretesa.
Dalla cartella esattoriale che gli è stata notificata da parte di Equitalia, il contribuente deve poter risalire all’imposta di cui gli viene richiesto il pagamento. Diversamente, la cartella stessa è nulla e nulla bisogna pagare.
A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro in una recente sentenza [1].
Secondo i giudici tributari, è viziata la cartella di pagamento se Equitalia dimostra solo l’invio della raccomandata senza che però, nel plico ricevuto, vi sia alcun riferimento concreto al tributo.
Difatti, se il contribuente non è in grado di risalire all’imposta o sanzione per la quale l’erario gli richiede il pagamento, la cartella deve essere annullata, per mancanza di trasparenza. Diversamente non si consentirebbe il valido esercizio del diritto di difesa. Ossia, il destinatario non potrebbe mai essere messo nella condizione di comprendere se si tratta di un tributo già corrisposto o che non deve essere corrisposto, e quindi di proporre impugnazione davanti al giudice tributario.
Controllate, dunque, che le cartelle di Equitalia non si limitino a indicare dei meri codici tributo, ma che esplicitino, in modo chiaro e comprensibile per chiunque, qual è la causa della richiesta di pagamento.
[1] CTR Catanzaro, sent. n. 2107 del 14.