Con la circolare n. 42 del 19 settembre l’Inail ha fornito chiarimenti riguardo il decorso della prescrizione del diritto alle prestazioni economiche indennitarie, in pendenza del procedimento amministrativo volto alla liquidazione delle dette prestazioni. I suddetti chiarimenti sono stati forniti in coerenza con il seguente principio di diritto da ultimo formulato dalla Corte di cassazione: l’articolo 111 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l’Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione (sent. 17822/2011).
Queste le nuove istruzioni dettate dall’Istituto previdenziale per la trattazione dei casi concreti:
1. resta fermo che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti;
2. la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal suddetto dies a quo, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l’estinzione del diritto;
3. il termine triennale di prescrizione, in questo caso, ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni);
4. l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell’opposizione o di eventuali solleciti rivolti all’Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni. In tali casi, se l’atto interruttivo interviene entro il termine di sospensione di cui all’art. 111 D.P.R. 1124/1965, la prescrizione triennale del diritto ricomincia a decorrere dalla scadenza del termine suddetto; se, invece, l’atto interruttivo è successivo, la predetta prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell’atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione;
5. eventuali atti istruttori dell’Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l’interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione.
Lilla Laperuta
Da diritto.it