Controllo elettronico della velocità: le postazioni mobili devono essere sempre segnalate

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad attestare la violazione da parte di un’automobilista dell’art. 142, comma 1 e comma 9-bis, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), per avere la vettura di proprietà di quest’ultimo superato il limite di velocità di 50 km/h consentito sul tratto di strada da lui percorso.

Nello specifico, in primo grado il Tribunale rilevava che, ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, era sufficiente che fosse ben visibile la segnaletica circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità, a nulla rilevando, invece, che non fosse visibile la postazione di rilevazione del controllo, ovvero la “auto civetta” della Polizia Locale.

L’automobilista, a sua volta, denunciava la violazione dell’art. 142, comma 6-bis, C.d.S., per avere il Tribunale affermato l’irrilevanza della circostanza che la postazione di rilevazione del controllo elettronico della velocità non fosse visibile.

Il ricorso è infondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto irrilevante la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3 (cd. Direttiva Maroni), secondo cui «le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile».

A riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione» (Cass. Civ., n. 29595/2021). Pertanto, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione, le stesse non possono ritenersi esonerate dal requisito della visibilità, da soddisfare con le modalità indicate dalla normativa emanata dal Ministero dei Trasporti (d.m. n. 282/2017).

Ciò premesso, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».

Fonte: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9612810

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