Salvo l’automobilista che al semaforo ha superato di poco la linea d’arresto, senza attraversare l’incrocio interessato da intralcio alla circolazione.
Un automobilista proponeva tempestiva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Trani avverso la sanzione per passaggio con il rosso ex art. 146, comma 3, C.d.S., emessa dalla Polizia Locale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Nello specifico, il ricorrente deduceva irregolarità e illegittimità formali, oltre che sostanziali, relative sia all’apparecchio di rilevazione elettronica che al verbale di accertamento.
Il ricorso è fondato. Il Giudice onorario, infatti, evidenzia che dai fotogrammi prodotti non emerge che l’auto avesse superato la zona centrale dell’incrocio, anzi «si intuisce (essendo le immagini state prodotte in bianco e nero) che l’auto fosse ferma ‘in sicurezza’ di poco oltre la linea dell’arresto senza attraversare l’incrocio al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra».
Dall’esame complessivo di entrambe le foto, risulta tra l’altro che la zona dell’incrocio era interessata da intralcio della circolazione, le cui cause non sarebbero state accertate, e comunque non potrebbero imputarsi all’auto del ricorrente.
In aggiunta, il Giudice sottolinea come l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione incomba, ex art. 2697 c.c., necessariamente sull’organo accertatore laddove affermi la responsabilità del conducente (nel caso di specie nemmeno presente sul posto al momento della violazione).
Per questi motivi, il Giudice di Pace di Trani, in accoglimento del ricorso, annulla il verbale, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell’automobilista.G.d.P. Trani, sent., 2 settembre 2021, n. 224
Giudice Giangregorio
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 parte ricorrente, nella qualità in atti, impugnava L’Ordinanza e il verbale in epigrafe chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. Deduceva irregolarità e illegittimità formali, oltre che sostanziali, relative sia all’apparecchio rilevatore che al verbale di accertamento.
Si costituiva la Prefettura, a mezzo di proprio funzionario delegato, producendo comparsa e le foto relative alla contestazione de qua, per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
La causa sulla base degli atti, a seguito di discussione, veniva decisa all’udienza del 31.05.2021 con lettura e pubblicazione del dispositivo.
2. Dai fotogrammi prodotti non emerge che l’auto in questione avesse superato la zona centrale dell’incrocio; anzi si intuisce (essendo state prodotte in bianco e nero) che l’auto fosse ferma “in sicurezza” di poco oltre la linea di arresto, senza attraversare l’incrocio, al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra. Peraltro, dall’esame complessivo di entrambe le foto risulta che la zona dell’incrocio fosse stata interessata da “intralcio della circolazione” le cui cause non sarebbero state accertate e comunque nemmeno potrebbero imputarsi all’auto del ricorrente.
Nella fattispecie, pertanto, in cui l’onere della sussistenza della violazione incombe, ex art. 2697 c.c., necessariamente a carico dell’Organo accertatore (nemmeno presente sul posto al momento del sinistro) laddove affermi la responsabilità del ricorrente, deve ritenersi l’annullamento del verbale quantomeno ex art. 6, co. 11, D.Lgs. 150/2011.
L’oscillazione giurisprudenziale sulle questioni affrontate e l’annullamento per insufficienza di prove induce a compensare le spese di causa fra le parti.
Ogni altra questione ed eccezione assorbita e rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Trani definitivamente pronunciando visto l‘art. 6 d.lgs. n.150/2011
1) Annulla l’Ordinanza impugnata e il Verbale presupposto;
2) Spese di causa compensate;
3) Sentenza esecutiva ex lege.
Fonte: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9440742