Un messaggio pubblicitario contenente informazioni di per sé corrette, può essere comunque percepito in maniera distorta, da parte dei consumatori, per effetto della contestuale omissione di altre informazioni, di carattere essenziale.
Gli art. 21 e 22 cod. cons. impongono al professionista, nell’attività di promozione e pubblicità del prodotto commercializzato, di rispettare sempre l’obbligo di chiarezza e completezza delle informazioni fornite ai consumatori, in maniera tale da non falsarne le scelte.
(TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 7123/19, pubblicata il 3 giugno)