E’ il fornitore che deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore
E’ affetta da violazione dell’art. 2697 c.c., per inversione dell’onere probatorio, la sentenza dei giudici di merito che abbia sostanzialmente determinato un’inversione dell’onere della prova imposto al creditore per le prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo omesso di verificare l’avvenuta dimostrazione del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 6562/19; depositata il 6 marzo)
Onere della prova. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso con cui il consumatore aveva dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la necessità della dimostrazione, da parte del fornitore, del corretto funzionamento del contatore relativo all’impianto di erogazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione, grava sulla società fornitrice l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il consumatore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e non evitabili mediante un’attenta custodia dell’impianto.
Nel caso di specie ha dunque errato la Corte nel ritenere sufficiente la prova della continuità della fornitura di gas sulla base del rilevamento dei consumi, avendo completamente trascurato ogni accertamento circa il regolare funzionamento del contatore dell’impianto.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.
(Fonte: Diritto e Giustizia del 9 Marzo 2019).