Compagnie Telefoniche e pagamenti a 28 giorni: vietati.

Il Tribunale di Milano sez. XI Civ., all’esito di procedimento cautelare avviato da una Associazione dei consumatori, ha vietato l’uso l’applicazione e gli effetti, nei contratti di telefonia fissa ( o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori,  di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti sulla base di 28 giorni/8 settimane, sussistendo il fumus che l’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 23 giugno 2017, leda il diritto dei consumatori di cui agli artt. 2, comma 2, lett. c),c-bis ed e) Codice del Consumo e 710 e 71 CEE, nonché costituisca una pratica commerciale scorretta, segnatamente ingannevole, vietata dall’art. 20 Codice del Consumo. Il Tribunale di Milano, sez. XI Civ., ha inibito a TELECOM SPA, WIND TRE SPA E FASTWEB SPA l’uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa stipulati. L’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 23 giugno 2017, leda diritti ed interessi collettivi dei consumatori, previsti dall’art. 2 Codice del Consumo , tutelando il diritto ad un’adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità, alla correttezzae lealtà, alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattualie garantendo il diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà. Violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt.70 e 71 Codice delle comunicazioni ellettroniche. l’art.20 del Codice del Consumo vieta l’adozione di tale periodicità (28 giorni) in quanto si tratta di una pratica commerciale scorretta e ingannevole contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell’operatore telefonico. Le compagnie telefoniche coinvolte hanno l’obbligo dunque di esporre per trenta giorni sull’home page dei loro siti l’avviso sopra riportato e devono inoltrarlo a ciascun cliente consumatore nella prima fattura inviata dopo il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell’ordinanza, inoltre, TELECOM SPA E WIND TRE SPA devono pubblicare il dispositivo, con spese a proprio carico, entro trenta giorni sui due quotidiani a tiratura nazionale, il Corriere delle Sera e Repubblica, con caratteri doppi rispetto al normale, per una sola volta. 

 

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