Sovraindebitamento: ecco come salvarsi dai debiti

Un problema comune a milioni di famiglie italiane è quello del sovraindebitamento. Le difficoltà inerenti il caro vita, la precarietà del lavoro e tutta una serie di imprevisti possono infatti indurre un consumatore o una famiglia a sottoscrivere debiti superiori a quelli che può realmente sostenere. Tra i “complici” di questo meccanismo inesorabile gli Istituti Bancari italiani che al fine di lucrare con interessi e commissioni molto spesso erogano credito pur consapevoli delle difficoltà di rientro.

In Italia la legge 3/2012 definita anche “salva suicidi” consente a consumatori (ed in generale a soggetti non fallibili ) che abbiamo sottoscritto i debiti in totale buona fede e con il ragionevole presupposto di poter onorare il tutto di richiedere l’intervento del Tribunale per un rientro in bonis. La normativa è molto complessa ed a tratti presenta anche dei “bug” rilevanti. Ad oggi tuttavia è l’unico strumento concreto a disposizione dei sovraindebitati per sanare situazioni spesso disperate. Diversi Tribunali italiani stanno disponendo stralci importanti sulle debitorie laddove ricorrano alcune condizioni essenziali. Vediamo in sintesi i tratti salienti della legge in questione

Cosa è il sovraindebitamento 

La normativa definisce all’art. 6 il sovraindebitamento come << la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente>>. Dunque il primo requisito necessario affinchè si possa accedere alla normativa è lo squilibrio perdurante tra obbligazioni e patrimonio liquidabile.

Chi può accedere alla normativa 

Possono accedere alla normativa tutti i soggetti non fallibili individuati dall’art. 1 della L.F. Ecco dunque consumatori, imprenditori sotto soglia di fallibilità (in tal caso si parla di accordo ) , professionisti, artigiani, agricoltori.

Le condizioni essenziali

Il soggetto non fallibile deve dunque presentare una proposta in cui secondo sostenibilità , affronta la situazione debitoria , anche in maniera rateale. Condizioni essenziali affinchè il Tribunale accetti la proposta sono: buona fede nel momento in cui i debiti sono stati contratti, reale sostenibilità degli stessi nel momento della sottoscrizione, possibilità di affrontare un piano di rientro anche pluriennale.

Le opportunità offerte dalla normativa ed i debiti inseribili nella proposta

Per i debiti priviliegiati (Stato, mutui) è possibile ridurre il debito nella misura dell’alternativa liquidatoria ed in forma rateizzabile. I chirografari (ossia quelli non privilegiati) possono essere ridotti in base alla sostenibilità del consumatore. La proposta deve prevedere ogni debito sottoscritto dal soggetto non fallibile.

Organismo di Composizione della Crisi

Il piano di rientro deve essere sottoposto, omologato e contratto da un organismo ausiliare del giudice denominato Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.). L’Organismo non soltanto dovrà valutare la fattibilità del piano ma anche controllare in fase di proposizione ed in eventuale fase post omologa del Tribunale che il proponente non realizzi atti e fatti in frode ai creditori. Il costo dell’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi è stabilito dal Tribunale in base a parametri ufficiali. Il compenso verrà inserito nel piano di rientro quale debito in prededuzione.

Per informazioni in merito alle possibilità di accesso alla normativa e per la predisposizione della proposta è possibile contattare la nostra associazione per una valutazione e per la presentazione dell’istanza inviando una email all’indirizzo: info.avoc@gmail.com   oppure telefonando al numero 081.19103893

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